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Cassazione Civile – I sezione – sentenza 15 marzo 2012 n. 4184 – Famiglia – matrimonio civile – tra persone omosessuali – celebrato all’estero- rilevanza per l’ordinamento italiano

Pubblicato da SLF su 24 marzo 2012

Sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012

Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli – Relatore S. Di Palma

FAMIGLIA – MATRIMONIO CIVILE – TRA PERSONE OMOSESSUALI – CELEBRATO ALL’ESTERO – RILEVANZA PER L’ORDINAMENTO ITALIANO

La Prima Sezione, rigettando il ricorso di due cittadini italiani dello stesso sesso, unitisi in matrimonio all’estero, i quali rivendicavano il diritto alla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano, ha affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale ed europea, che quel matrimonio non è tuttavia “inesistente” per l’ordinamento interno, ma è solo inidoneo a produrvi effetti giuridici; ha affermato, altresì, in senso generale, che le persone omosessuali conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla “vita familiare” e possono agire in giudizio in “specifiche situazioni” per reclamare un “trattamento omogeneo” rispetto ai conviventi matrimoniali.

testo integrale della sentenza

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Corte di Cassazione, III sezione, sentenza 7 giugno 2011, n. 12278. Sull’equiparazione fra famiglia di diritto e famiglia di fatto

Pubblicato da SLF su 19 giugno 2011

Parificate, ai fini del risarcimento del danno morale in seguito alla morte del congiunto, la famiglia legale e la famiglia di fatto, quando per quest’ultima è provata la stabilità e la continuità nel tempo del rapporto e delle relazioni affettive

Sezione III

Sentenza 7 giugno 2011, n. 12278

Svolgimento del processo

M.G. ed i figli legittimi V.C., V.A. F. e V.G. citavano in giudizio la ————— srl e la ————— Assicurazioni, poi ————– e attualmente —————– Assicurazioni s.p.a, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente stradale del ****, nel quale aveva trovato la morte il proprio marito e padre V. A.. Nel giudizio intervenivano la convivente del V., S.M.T., e la figlia naturale dello stesso, S. F..

La sentenza di primo grado ha accertato la pari responsabilità della Cardiello Trasporti e di V.A. nella causazione dell’incidente ed ha risarcito il danno morale subito dalla moglie del V., M.G., nella misura di € 20.658,28, e dai i figli legittimi V.C. e V. G. nella misura di Euro 10.329,14, dalla figlia legittima V.A.F. nella misura di € 5.164,57, dalla convivente S.M.T. nella misura di € 20.658,28 e dalla figlia naturale S.F. nella misura di Euro 10.329,14; ha liquidato in uguale misura il danno patrimoniale fra la famiglia legale e quella di fatto.

Con sentenza del 12-2-2008 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M. G. ed i figli legittimi V.C., V.A.F. e V.G. con tre motivi.

Resiste con controricorso la —————- Assicurazioni s.p.a. già —————– Assicurazioni illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione degli artt. 2059, 2056, 1223 e 1226 c.c. e dei principi generali in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, nonchè vizi di motivazione sul punto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Ad avviso dei ricorrenti il giudice del merito non poteva procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del danno morale ed alla conseguente ripartizione dell’intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto, bensì doveva determinare in concreto il danno morale per ciascuno dei congiunti tenendo conto delle effettive sofferenze patite.

Il motivo è infondato

Infatti i giudici di merito hanno proceduto alla ripartizione dell’importo dovuto per danno morale tra tutti gli aventi diritto non in modo automatico, ma nella determinazione in concreto del danno per ciascuno dei congiunti hanno tenuto conto delle effettive sofferenze patite, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto (Cass. n. 116/2001).

I giudici di merito hanno tenuto conto della particolarità della situazione in oggetto, condividendo la giurisprudenza, anche di legittimità, che in materia di responsabilità civile ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente “more uxorio” di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell’esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale (Cass. Sez. 3, 29/4/2005 n. 8976).

In base agli stessi presupposti, la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza del diritto al risarcimento in favore di chi sia stata legata da un vincolo di filiazione naturale alla vittima del sinistro, ancorchè non legalmente riconosciuta, laddove tale vincolo sia stato contraddistinto dalle medesime caratteristiche di quello tra genitore e figlio legittimo o naturale riconosciuto.

Dall’esame del compendio probatorio, i giudici di merito hanno ritenuto provato che da molti anni V.A. aveva stabilito la sede principale della sua attività lavorativa a Rende (CS) e lì aveva costituito con S.M.T. un’unione stabile, caratterizzata non soltanto da un legame affettivo, ma anche dalla gestione comune dei molteplici aspetti della vita quotidiana, con reciproco appoggio morale e materiale, nonchè, successivamente, dalla condivisione dei compiti connessi alla nascita e alla crescita della figlia F., con la quale il V. intratteneva un rapporto sotto ogni profilo assimilabile a quello genitore-figlio;

che V.A. aveva peraltro mantenuto stabili legami, anche affettivi, con i figli legittimi e con la moglie, i quali vivevano a Salerno e con i quali trascorreva regolarmente le principali festività, provvedendo sotto il profilo economico alle esigenze anche di questo nucleo familiare.

Si osserva che i Giudici di appello hanno parificato, ai fini del risarcimento dei danno morale, la famiglia legale e la famiglia di fatto, in quanto per quest’ultima è stata provata la stabilità e la continuità nel tempo del rapporto e delle relazioni affettiva.

Successivamente hanno differenziato le singole posizioni degli aventi diritto, riconoscendo alla moglie ed alla convivente un importo maggiore rispetto ai figli, e per i figli un importo diverso per quelli conviventi e per la figlia sposata, a cui è stato liquidato un importo inferiore.

Quindi, nel risarcimento concreto del danno, tenendo conto della particolarissima situazione di un soggetto con due nuclei familiari legati a lui da una rapporto di protratta e contemporanea stabilità nel tempo, i giudici di merito, lungi dal lamentato automatismo, hanno tenuto conto della diversa intensità del vincolo familiare, moglie convivente e figli, e della effettiva convivenza liquidando alla figlia sposata un importo inferiore.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2056, 1223 e 1226 c.c. e dei principi generali in materia di liquidazione del danno non patrimoniale nonchè vizi di motivazione sul punto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I ricorrenti deducono che la liquidazione del danno non patrimoniale deve comunque rispettare alla esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell’indennizzo (e non può consistere in una espressione simbolica).

Si osserva che i ricorrenti non hanno contestato in appello il criterio utilizzato per la quantificazione del danno morale complessivo, richiamando solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello i più recenti e più elevati importi, da centomila e duecentomila Euro, previsti nelle tabelle del Tribunale di Milano nella liquidazione del danno morale in favore del coniuge e dei figli.

Il motivo quindi deve considerarsi inammissibile perchè introdotto per la prima volta nel giudizio di cassazione.

Come terzo motivo di ricorso viene denunziato vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione per aver i giudici di merito riconosciuto un contributo annuo di L. 10 milioni alla famiglia di fatto, nell’ambito della quantificazione del danno patrimoniale.

Infatti secondo i ricorrenti i giudici di merito avevano riconosciuto che il V. erogava un contributo annuo di Euro 10.000,00 in favore della famiglia di fatto, senza che di tale circostanza fosse stata fornita alcuna prova.

Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di omessa motivazione i ricorrenti richiedono a questa Corte un riesame del merito della controversia con una valutazione delle risultanze probatoria diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa.

Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto raggiunta la prova dell’effettiva coesistenza dei due nuclei familiari entrambi percepiti e vissuti dal defunto come “famiglia” e del sostegno economico fornito in uguale misura ad entrambi. Della linea argomentativa sviluppata, fondata su prove documentali e deposizioni testimoniali ritenute dalla Corte di appello attendibili, i ricorrenti non segnalano alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve in una generica prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione. Giusti motivi impongono la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

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Adozione e nonni

Pubblicato da SLF su 9 aprile 2011

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. – Sent. del 28.01.2011, n. 2102

Svolgimento del processo

1. Il tribunale per i minorenni di Firenze con sentenza 27 luglio 2009 dichiarava lo stato di adottabilità del minore
N.S.D. , nato il (…) (e collocato sin da tale momento presso una struttura assistenziale), da A..N. e R..M. , negandone
l’affidamento ai nonni ed agli zii materni che lo avevano richiesto. Il tribunale motivava la decisione con l’incapacità dei
genitori, gravati da problemi di tossicodipendenza ed il padre anche da trascorsi penali, di occuparsi di lui
adeguatamente, nonché dei nonni, per le condizioni di salute del nonno, l’impegno lavorativo della nonna e per i loro
difficili rapporti con i genitori del minore. La sentenza veniva impugnata dalla madre del minore e dai nonni materni,
G.M. e Ca. Ma., nonché separatamente dal padre. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 31 dicembre 2009,
notificata il 22 gennaio 2010, rigettava i gravami. Avverso di essa proponeva ricorso a questa Corte A. N., con atto
notificato il 19/20 febbraio 2010 al P.G. presso la Corte d’appello di Firenze, alla curatrice speciale del minore, a R..M.,
M.G. e Ca. Ma., i quali hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, con atto notificato alle parti anzidette in data 24
marzo 2010.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno riuniti per essere decisi unitariamente ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 15 della
legge n. 184 del 1983. Si deduce che la sentenza impugnata si è discostata dagli orientamenti interpretativi di dette
disposizioni espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 15011 del 2006; 26667 del 2007; 4388 e
5739 del 1995; 12491 del 2000), secondo la quale, dovendosi preferire la crescita del minore nella famiglia naturale,
lo stato di adottabilità può essere dichiarato solo ove si accerti tale impossibilità nonostante si siano sperimentati
adeguati interventi di sostegno da parte dei servizi sociali e si sia verificata la impossibilità di affidamento ai nonni o
altri stretti congiunti. Nel caso di specie, inoltre, in contrasto con detta giurisprudenza, non sarebbe stata accertata la
permanenza al momento della pronuncia dello stato d’incapacità dei genitori naturali a crescere il minore in modo
adeguato, stato d’incapacità esistente al momento della nascita a causa della tossicodipendenza – per cui il minore fu
affidato a una struttura – ma successivamente venuto a cessare. Né secondo detta giurisprudenza lo stato di
abbandono poteva essere legittimamente fatto derivare, come avrebbe fatto la sentenza impugnata, dalla mancanza
di rapporti pregressi fra genitori e figlio, essendo questa dovuta al ricovero dello stesso, per provvedimento
dell’autorità, presso una struttura; e tanto meno poteva essere fatto derivare, come ha fatto la Corte, dalla richiesta
dei genitori di affidare il minore ai nonni, essendo tale richiesta conforme allo spirito della legge n. 184.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 8 e 12 della legge n. 184 del 1983, in relazione alla
interpretazione data dalle sentenze nn. 1095 del 2000, 10696 del 1996 e 2397 del 1990 di questa Corte, per avere la
sentenza impugnata dichiarato lo stato di adottabilità del minore nonostante la disponibilità dei nonni, sulla base
dell’affermazione, non rilevante per legge al fine su detto, della mancanza di rapporti significativi con il minore.
Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali per avere la sentenza impugnata incongruamente ritenuto prova
dello stato di abbandono la richiesta dei genitori di affidare il minore ai nonni; per averne negato l’affidamento a questi
ultimi sulla base della mancanza di rapporti significativi non dovuta alla loro volontà, ma al ricovero del minore,
d’autorità, in un istituto. Parimenti incongrua, sarebbe la dichiarazione dello stato di abbandono per la mancanza di
rapporti significativi del minore con la madre (stante l’avvenuto collocamento in istituto) e per avere essa preferito che
fosse affidato ai propri genitori anziché collocato con lei in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ancora
incongrua sarebbe la valutazione della impossibilità di affidare il minore ai nonni per la loro conflittualità con la figlia,
anche se la figlia fosse andata a vivere con loro. Inadeguata sarebbe, ancora, la valutazione del percorso di recupero
compiuto da esso ricorrente, del ricomporsi del nucleo familiare con la nascita di una bambina, della ripresa della
convivenza fra i genitori in una casa comune, del lavoro trovato da esso ricorrente. Privo di motivazione sarebbe il
diniego della possibilità che il minore vada a vivere con loro.
2.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184 del 1983. Si
deduce che la dichiarazione dello stato di adottabilità presuppone l’impossibilità d’inserimento del minore nella
famiglia di origine o in quella di parenti fino al quarto grado e il preventivo intervento dei servizi sociali a sostegno
della famiglia di origine. Nel caso di specie, invece, sarebbe stato negato l’affido sia ai nonni materni che lo avevano
richiesto, sia alla madre che l’aveva richiesto appena uscita dalla comunità di recupero per tossicodipendenti, come
risultante dai documenti nn. 1 – 5 in atti. La mancanza di vaglio approfondito di tutte le misure alternative alla
dichiarazione dello stato di adottabilità vizierebbe la sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 8 della legge n. 184 del 1983, per avere la Corte d’appello
deciso in maniera difforme dall’orientamento di questa Corte (Cass. 21 settembre 2000, n. 1249), secondo il quale lo
stato di abbandono va escluso in base all’evoluzione in positivo della situazione della madre, già tossicodipendente,
risultante da documentazione (citata) in atti, nonché in base alla disponibilità dei nonni a prendersi cura del minore.
Con il terzo motivo si denuncia ancora la violazione del su detto art. 8, in relazione al mancato esame delle
circostanze sopravvenute, costituite dalla ripresa della convivenza della madre del minore con il padre, in
un’abitazione comune, la nascita di una bambina, la stabile situazione lavorativa del padre, il recupero dalla
tossicodipendenza. In relazione a tali circostanze la sentenza impugnata avrebbe omesso di prendere in
considerazione la possibilità d’inserimento del minore nella famiglia naturale con il sostegno dei servizi sociali.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 8 e 15 della legge n. 184 del 1983. Si deduce che ai fini della
dichiarazione dello stato di adottabilità la situazione di abbandono del minore, ai sensi del citato art. 15, deve
persistere all’esito del procedimento e vi deve essere la non disponibilità ad ovviarvi. Nel caso di specie la Corte
d’appello avrebbe trascurato che sia la madre che i nonni materni e gli zii erano disponibili a prendersi cura del
minore. Vi sarebbe prova in atti sia del recupero dalla tossicodipendenza della madre, sia della richiesta di
affidamento da parte dei nonni, avanzata già nel 2006 e reiterata nel 2008 con il deposito di istanze al tribunale per i
minorenni e l’impugnazione della sentenza di primo grado. Inoltre, per quanto riguarda gli zii, vi sarebbe prova in atti
della loro disponibilità a sostenere economicamente la nonna e la madre in caso di affidamento del minore.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 8 e 12 della legge n. 184 del 1983, per avere la sentenza
dedotto lo stato di abbandono da elementi del tutto astratti, essendo stato il minore istituzionalizzato sin dalla nascita
ed essendo stata inibita ogni sperimentazione di affidamento alla madre o ai nonni. Ne deriverebbe, in contrasto con
dette norme e con la giurisprudenza di questa Corte, che l’apprezzamento dello stato di adottabilità sarebbe stato
svolto in base a una valutazione astratta ex ante e negando l’affidamento ai nonni e agli zii per la mancanza di
rapporti significativi che lo stesso tribunale ha impedito. Non si sarebbe inoltre tenuta nel debito conto la personalità
dei nonni, incensurati e dotati di stabilità economica, secondo quanto documentato in atti.
Con il sesto motivo si denunciano, infine, vizi motivazionali in relazione al fatto decisivo dell’abbandono, fondato dalla
sentenza impugnata sulla inidoneità dei genitori e dei nonni a svolgere un ruolo genitoriale. In particolare
erroneamente la sentenza avrebbe tratto la conclusione dell’incapacità dei genitori di curarsi del figlio dalla loro
richiesta, fatta in passato in relazione a situazioni allora contingenti, di affidarlo ai nonni, piuttosto che lasciarlo in un
istituto mentre essi compivano il loro percorso di recupero. La Corte non avrebbe infatti tenuto conto che allo stato,
mutata la situazione, essi erano pronti a prendere il minore con sé, nella famiglia ormai ricostituita. Insufficiente
sarebbe anche la valutazione d’inidoneità dei nonni a prendersi cura del minore, fondata su un conflitto con la figlia
esistente nel 2006 e ormai superato, tanto che la figlia era andata a vivere con loro, prima di riprendere la convivenza
con il compagno, padre della minore.
2.3. Quanto alle censure attinenti alla ritenuta incapacità dei genitori di prendersi cura del minore, vanno esaminate
congiuntamente le censure contenute nel primo e terzo motivo del ricorso principale e nei sei motivi del ricorso
incidentale, relative: a) al rilievo dato dalla sentenza impugnata ai fini della declaratoria di adottabilità alla mancanza
di rapporti significativi fra i nonni e il minore; b) al rilievo negativo attribuito alla richiesta della madre del minore di
affidarlo ai nonni; c) al mancato accertamento della permanenza al momento della pronuncia della Corte d’appello
della loro incapacità a prendersene cura, anche mediante il sostegno dei servizi sociali, nonostante l’evoluzione
positiva rispetto alla tossicodipendenza, la ripresa della loro convivenza con la nascita di una bambina, la stabile
situazione lavorativa trovata dal padre, la cessazione del conflitto della madre del minore con i propri genitori.
Al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha dato in proposito decisivo rilievo al fatto che gli stessi genitori,
nelle conclusioni prese dinanzi alla Corte d’appello, non avevano chiesto l’affidamento del minore a se stessi bensì ai
nonni materni, con ciò stesso riconoscendo la propria attuale inidoneità genitoriale. Tale argomento appare
assorbente e fondato e implica il rigetto di tutti i su detti profili di censura.
2.4. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale, nonché il primo, il quarto e il quinto motivo del ricorso
incidentale vanno esaminati congiuntamente nella parte in cui censurano – formalmente sotto il profilo della violazione
di legge, ma nella sostanza anche sotto il profilo motivazionale – il mancato affidamento del minore ai nonni o agli zii,
attesa la loro disponibilità in proposito. Si deduce il contrasto con le sentenze nn. 1095 del 2000, 10656 del 1996 e
2397 del 1990 per avere la sentenza impugnata negato tale affidamento per la mancanza di rapporti significativi con il
minore, non necessari secondo i ricorrenti a tal fine e, comunque, non dovuti al comportamento, in particolare, dei
nonni, i quali avevano ripetutamente richiesto detto affidamento senza ottenerlo, preferendosi l’istituzionalizzazione
del minore e così impedendosi la nascita di rapporti significativi con i nonni.
Va considerato al riguardo che la sentenza impugnata ha negato la possibilità di affidamento ai nonni o ad altri
componenti della famiglia materna per l’assenza di rapporti significativi con i minori. In particolare, quanto ai nonni,
essendo anche tale affidamento inopportuno in relazione alle esigenze del bambino, attesa la conflittualità esistente
con la figlia.
In proposito va osservato che la giurisprudenza citata (nel ricorso principale), circa la non necessarietà di rapporti
significativi con i nonni (e altri parenti prossimi) perché la loro disponibilità a prendersi cura del minore mediante affido
faccia escludere lo stato di abbandono risulta ormai superata – anche in base al diverso principio desunto dalla
modifica apportata all’art. 11 della legge n. 184 del 1983 dalla legge n. 149 del 2001 – dalla più recente e consolidata
giurisprudenza di questa Corte (vedansi le sentenze nn. 17 luglio 2009, n. 16796; 9 maggio 2002, n. 6629; 8 agosto
2002, n. 11993), secondo la quale non è idonea ad escludere lo stato di abbandono la disponibilità di un parente entro
il quarto grado a prendersi cura del minore ove non preesistano rapporti significativi.
La “ratio” di tale principio (che trova riscontro oltre che nell’art. 11 anche negli artt. 12 e 15 della legge n. 184 del
1983) deve rinvenirsi nella scelta del legislatore di dare rilievo preferenziale alla crescita del minore nell’ambito della
sua famiglia di origine, comprensiva (secondo la disciplina dettata dalla legge n. 184 del 1983) dei parenti sino al
quarto grado, quando i genitori non siano in grado di farvi fronte, nei limiti in cui ai rapporti di sangue corrispondano
relazioni affettive in atto, le quali abbiano creato un legame del parente con il minore del quale sia giustificato, nel suo
interesse, il mantenimento, anche al fine – eventuale e auspicabile – del pieno recupero del rapporto con i genitori,
preferendosi solo in mancanza il ricorso all’istituto dell’adozione.
Peraltro va considerato che il caso in cui lo stato di abbandono da parte dei genitori si determini sin dalla nascita del
minore è connotato da profili particolari, non potendovi essere in quel caso preesistenti rapporti significativi fra il
minore e i parenti fino al quarto grado già consolidati, ma solo la disponibilità o meno di tali parenti a prendersi cura
del minore instaurandoli, così offrendo la possibilità – preferenziale nel sistema della legge n. 184, che considera
residuale il ricorso all’istituto dell’adozione – di permanenza e crescita del minore nella famiglia naturale. In tal caso la
concreta manifestazione di detta disponibilità entro un termine ragionevolmente breve dalla nascita comporta che il
minore non possa essere ritenuto in stato di abbandono, salvo che si accerti, in relazione alla specifica situazione del
caso, la inidoneità dei parenti ad assicurarne l’assistenza e la crescita in modo adeguato.
In quest’ultima ipotesi, ove vi sia, nel corso del procedimento, reiterazione della richiesta di affidamento – come nella
specie viene dedotto, allegandosi il sopravvenire di fatti nuovi che escluderebbero il persistere delle ragioni ostative
all’affidamento – perché questo possa essere disposto, vanno accertati il venir meno delle ragioni che lo avevano in
precedenza impedito e va valutato, con idonea motivazione, l’operato dei parenti in questione in relazione al loro
impegno, quale emerge dal complesso del loro comportamento – anche processuale – nel cercare di porre in essere
rapporti significativi con il minore, tenendo conto del contesto dei provvedimenti adottati.
Nel caso di specie la sentenza impugnata risulta carente dal punto di vista motivazionale, in relazione ai su detti
principi, avendo negato l’affidamento ai nonni in base alla mancanza di rapporti significativi con il minore, nonostante
la disponibilità da loro affermata a prendersene cura sin dalla nascita e la reiterazione nel corso della procedura di tale
disponibilità, la loro frequentazione, sia pure non assidua, del minore presso la struttura dove il bambino era
ricoverato, dandosi – al fine della reiezione della loro domanda di affidamento – rilievo a uno stato di conflittualità con
la madre del minore che dalla stessa sentenza risultava ormai superata, essendo essa andata a vivere con i propri
genitori abbandonando la comunità dove viveva, prima di ristabilire la convivenza con il proprio compagno.
La sentenza va pertanto cassata, in relazione ai profili indicati, con rinvio alla stessa Corte d’appello di Firenze in
diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e delle persone indicate nella sentenza.
Depositata in Cancelleria il 28.01.2011

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Mille Proroghe 2011

Pubblicato da SLF su 1 gennaio 2011

Decreto Legge n.  225 del 29 dicembre 2010

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010

Il provvedimento è composto di soli 4 articoli e di una tabella, che contiene tutte le proroghe “non onerose”, cioè a costo zero per l’Erario. L’articolo 2 elenca invece tutte le proroghe “onerose”.

Abruzzo (articolo 2, comma 3). Per i terremotati dell’Abruzzo è sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011.

Agenzie fiscali (articolo 2, comma 18). Per il 2011 si prevede che il termine di approvazone dei bilanci e delle convenzioni è differito al 30 giugno dello stesso anno.

Appalti. Slitta fino al 31 marzo 2011 la possibilità che per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa per il conseguimento della qualificazione.

Attività intramuraria. Slitta al 31 marzo 2011 il termine ultimo assegnato dalla legge 120 del 2007 (il 31 gennaio 2011) per il definitivo passaggio al regime ordinario dell’attività libero-professionale intramuraria.

Autorità ambito territoriale ottimale. Slitta la soppressione degli Aato rifiuti e acqua.

Autotrasporto. Proroga del cosiddetto “ecobonus” per un importo pari a 30 milioni rinvenienti dalle risorse stanziate a favore dell’autotrasporto

Banche popolari. Si prevede che nessun socio può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro il 31 marzo 2011; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

Benzinai (articolo 2, comma 5). Confermata anche per l’anno d’imposta 2011 la deduzione forfettaria dal reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti. Saranno le Entrate a fissare i nuovi importi dello sgravio nel rispetto del limite di spesa complessiva di 24 milioni.

Bonus maturità. Slitta ancora la norma sulla valorizzazione del percorso scolastico per far partire in vantaggio nei test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso gli studenti più bravi. Lo slittamento è, per ora, fino al 31 marzo 2011. Quindi è ancora possibile, in teoria, far partire la norma dall’anno accademico 2011-2012. Tutto ciò ovviamente a meno che un successivo Dpcm faccia slittare tutto a fine dicembre 2011.

Carta d’identità. Slitta al 31 marzo 2011 la previsione che i documenti di identità debbano essere muniti della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Case fantasma. Ci sono tre mesi in più per l’emersione delle case fantasma.

Comunicazione stipendi. Slitta al 31 marzo 2011 anche l’obbligo da parte dei sostituti d’imposta di comunicare mensilmente per via telematica i dati su retribuzioni e contribuzioni.

Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi). Che viene prorogato fino al 31 marzo 2011.

Controlli sui circoli privati. Slittano al 31 marzo 2011.

Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (Cnam). Che viene prorogato fino al 31 marzo 2011, per garantire continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell’alta formazione artistica e musicale.

Coperture finanziarie (articolo 3). Previste le coperture finanziarie per tutte le proroghe cosiddette “onerose”.

Crisi finanziaria (articolo 2, commi da 13 a 17). Si autorizza Bankitalia a prorogare o provvedere all’estensione della linea di credito già esistente per garantire all’Italia l’adempimento di obblighi internazionali sul fronte degli interventi del Fondo monetario internazionale. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

Diritti e concessioni aeroportuali. Slitta a marzo 2011 l’aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione, non essendo ancora stati sottoscritti tutti gli accordi di programma, che rappresentano lo strumento necessario per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti. Proroga anche per le concessioni delle gestioni totali aeroportuali.

Dismissioni immobiliari a Roma (articolo 2, commi 7 e 8). Il governo prende un anno di tempo per la dismissione degli immobili. Nella procedura di alienazione sarà data priorità agli immobili della Difesa oggetto di protocollo d’intesa con il comune di Roma. Riviste anche le norme per l’indicazione della Sgr per il funzionamento dei fondi e le cessioni di quote.

Enea. Proroga del collegio dei revisori dei conti.

Entrata in vigore (articolo 4). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le Camere avranno due mesi di tempo per convertire definitivamente in legge il presente decreto.

Esami di abilitazione. Prorogata al 31 marzo 2011 la possibilità per i laureati “vecchio ordinamento” di poter sostenere le prove per l’ammissione alle professioni di dottore agronomo e forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e spicologo, secondo l’ordinamento previgente al Dpr 328 del 2001. Vale a dire sostenendo due prove d’esame, invece che le quattro previste dal citato decreto e potendo iscriversi a tutti i settori dell’albo professionale.

Fondazione Gaslini. Slitta al 31 marzo 2011 il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo della fondazione Gaslini, in scadenza lo scorso 31 maggio, che dovranno essere costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e tre membri.

Fondazione triennale di Milano. Prorogata al 31 marzo 2011 la durata in carica del presidente.

Fondazioni lirico-sinfoniche. Proroga dei commissari straordinari fino al 31 marzo 2011.

Funivie. Slitta anche il termine per l’ammodernamento degli impianti a fune.

Gestione commissariale agenzia Torino 2006. In scadenza il 1° gennaio 2011, viene invece prorogata fino al 31 marzo 2011. Motivo: il rischio di ulteriore dispendio di tempo e costi per l’espletamento dell’attività amministrativa e contenziosa che il commissario sta attualmente gestendo e gradualmente portando al termine.

Giudici onorari. Prorogati al 31 marzo 2011, in attesa del provvedimento di riordino della magistratura onoraria.

Immobili difesa (articolo 2, commi da 10 a 12). Previsto in particolare il dirottamento di una parte dei soldi (fino al 42,5% del totale) derivanti dalla vendita di immobili della Difesa verso il fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

Internet point (articolo 2, comma 19). Serve l’ok del questore.

Istituto superiore di sanità. Slitta al 31 marzo 2011, dal 28 febbraio 2011, l’obbligo della relazione annuale per il ministro della Salute predisposta dall’Istituto superiore di sanità.

Lavoro. In caso di sospensione dal lavoro o per crisi aziendale, viene prorogata la possibilità che tali lavoratori possano beneficiare dei fondi in deroga. Inoltre, sempre per fronteggiare la crisi, si consente di adeguare anche nel 2011 le norme che disciplinano i fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla cassa integrazione.

Lavoro accessorio. Prorogata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di offrire prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limte massimo di 3mila euro per anno solare.

Leva. Slitta anche il termine sulla sospensione dell’invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione di guerra o di grave crisi internazionale.

Mediocredito. Proroga della destinazione da parte del Cipe al fondo per il mediocredito centrale a favore delle pmi.

Nato. Proroga al 31 marzo 2011 per le assunzioni del personale civile Nato.

Oneri concessori. Slitta fino al 31 marzo 2011 la possibilità per i comuni di utilizzare il 75% del ricavato degli oneri di urbanizzazione per spese correnti. Vale a dire per manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Pay back farmaceutico. Proroga al 31 marzo 2011 della possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5% dei prezzi, compresi i farmaci immessi in commercio dopo il 2006.

Patenti di guida. Si applicano a decorrere dal 31 marzo 2011 le nuove norme che prevedono il superamento di una guida pratica del ciclomotore per ottenere la patente e che dovevano entrare in vigore il 19 gennaio 2011.

Personale marittimo e capitanerie di porto. Proroga per la riorganizzazione delle capitanerie di porto. E novità in vista anche per il personale marittimo, per consentire che l’imbarco di cittadini membri dell’Unione europea, destinati a ricoprire la funzione di comandante a bordo di navi italiane, possa avvenire in forza di un’attestazione dell’armatore in base alla conoscenza della lingua italiana e della normativa nazionale di settore.

Piano di rientro del debito di Roma (articolo 2, comma 9). Riscritte alcune norme sulla gestione commissariale del comune di Roma.

Pesca e acquacoltura. Proroga del primo programma triennale della pesca e dell’acquacoltura.

Poste. Slitta al 31 marzo 2011 l’inquadramento del personale in comando presso Poste italiane.

Potenziamento controlli in materia ambientale (articolo 2, comma 4). Sono prorogate le attività di controllo (e i relativi finanziamenti) del ministero dell’Ambiente, dell’Icram, e degli enti parco.

Prefetti. Proroga al 31 marzo 2011 del periodo minimo di servizio dei vice prefetti e viene confermato il potere dei prefetti in caso di inadempimento sui bilanci degli enti locali.

Programma nazionale statistico. Proroga al 31 marzo 2011 la validatità del programma statistico nazionale 2008-2010, in attesa del suo aggiornamento.

Proroghe non onerose (articolo 1). Slittano ope legis al 31 marzo 2011 tutti quei termini e regimi giuridici in scadenza entro il 15 marzo 2011 e che non comportano spese per l’Erario. Toccherà poi a uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri, d’intesa col Tesoro, allungare ulteriormente tale termine e portarlo fino al 31 dicembre 2011.

Pubblico impiego. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 marzo 2011. Proroghe anche – alla medesima data – per la stabilizzazione e assunzione negli enti pubblici, corte dei conti, polizia di stato, vigili del fuoco e per i concorsi all’Ispra.

Quote latte. Proroga del commissario straordinario di controllo sull’assegnazione delle quote latte.

Raccolta differenziata in Campania. Slitta al 31 marzo 2011 la possibilità che le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino a essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni campani.

Regione Campania: piano di stabilizzazione finanziaria. Slitta al 31 marzo 2011 il termine (in scadenza il 31 dicembre 2010) per l’adozione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania, che dovrà essere approvato dal Tesoro. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l’eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l’utilizzo, previa delibera del Cipe, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Reti di energia. Slitta al 31 marzo 2011 il termine per il raggiungimento dell’intesa tra Stato e regioni e province autonome in materia di reti di energia. Se non si trova l’accordo, interverrà il governo.

Ricognizione risorse regioni e province autonome. Slitta al 31 marzo 2011 l’adozione da parte di regioni e province autonome della riprogrammazione prevista dall’articolo 6-bis del decreto legge 112 del 2008, che definisce modalità, impiego e criteri per assicurare la qualità della spesa.

Riscossione locale con vecchio sistema. Rinnovata la gestione della riscossione per gli enti locali da parte dei “vecchi concessionari” in scadenza il 31 dicembre 2010 e prorogato l’obbligo di affidamento delle attività mediante procedure a evidenza pubblica.

Salva bingo. Prorogata al 31 marzo 2011 la norma che dispone che lesomme giocate vengano destinate per almeno il 70% a monte premi, per l’11% a prelievo erariale e per l’1% a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco.

Segretari comunali. Sopravvive fino al 31 marzo 2011 il contributo dovuto all’agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali.

Servizi antincendi negli alberghi. Slitta al 31 marzo 2011 il termine per completare l’adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni antincendi.

Servizi e attività di investimento. Si prevede che finoal31 marzo 2011, la riserva di attività prevista dall’articolo 18 del Dlgs 58 del 1998 non pregiudichi la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestino la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Sicurezza sul lavoro. Slitta al 31 marzo 2011 il decreto del Lavoro, d’intesa con la protezione civile, per l’individuazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le organizzazione di volontariato della protezione civile, compresi i volontari di Croce Rossa, alpini e vigili del fuoco.

Situazione economica del Belpaese. Viene anticipata al 31 marzo 2011 il termine per il Tesoro di presentare la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l’anno precedente.

Sportelli unici immigrazione. Rinnovati di un anno i contratti di lavoro per completare le procedure di emersione del lavoro irregolare. Costo dell’intervento: 19,1 milioni per il 2011.

Sostegno alle attività produttive. Le convenzioni in tema di gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive previste dall’articolo 3 della legge 489 del 1993 nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 marzo 2011 con una riduzione di almeno il 10% delle relative commissioni.

Studi di settore. Prorogati al 31 marzo 2011.

Tasse automobilistiche e Irap. Proroga al 31 marzo 2011 della validità delle leggi sulle tasse automobilistiche e Irap, al fine di garantire continuità nell’attività di assicurazione del gettito e sino all’entrata in vigore dei decreti attuativi del federalismo fiscale.

Tasse sospese in Veneto (articolo 2, comma 2). Fino al 30 giugno 2011.

Taxi e autonoleggio. Riviate a marzo 2011 le norme contro il servizio abusivo di taxi e di noleggio con conducente, in scadenza al 31 dicembre 2010.

Televisione. I soggetti che esercitano attività televisiva nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 marzo 2011, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 Codice civile.

Torna il finanziamento del 5 per mille (articolo 2, comma 1). In arrivo per il 2011 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010) la proroga del 5 per mille. Avrà in dote 400 milioni, di cui 100 milioni da indirizzare per i malati di Sla.

Trasporto pubblico locale. Slitta al 31 marzo 2011 (dal 31 dicembre 2010) la cessazione delle gestioni di affidamento del trasporto pubblico locale in regime difforme da quello previsto dall’articolo 23-bis del decreto legge 112 del 2008.

Turn over università. Resta al 50% fino al 31 marzo 2011.

Verifiche sismiche. Slitta a marzo 2011 il termine per effettuare le verifiche sismiche sulle dighe di ritenuta.

Wi-fi. Slitta ancora, stavolta al 31 marzo 2011, l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e della carta nazionale dei servizi.

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Diritto di Famiglia

Pubblicato da SLF su 1 gennaio 2011

Cassazione Civile  sez. VI  7 dicembre 2010  n. 2484

Affidamento condiviso – deroga – pregiudizio per l’interesse del minore – obbligo di motivazione dell’inidoneità – sentenza penale senza efficacia di giudicato – insufficienza

Non basta una sentenza penale, neppure passata in giudicato e nonostante sia relativa a reati commessi nel contesto della separazione, a giustificare l’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori. Alla regola generale dell’affidamento condiviso, ha stabilito ieri la Sesta sezione civile della Cassazione (24841/10), si può infatti derogare solo se la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l’interesse del minore».

Il caso portato davanti ai giudici di legittimità riguardava una giovane madre pugliese accusata di calunnia nei confronti del convivente, padre dei suoi figli, e poi anche condannata in primo grado; la donna aveva denunciato il partner per abusi sessuali sulla figlia di tre anni, pur sapendolo innocente. Sulla scorta di quella pronuncia il Tribunale dei Minorenni aveva affidato i due figli maschi al padre e la bimba alla mamma, mentre la Corte d’Appello aveva poi reintegrato entrambi i genitori nella potestà genitoriale dei tre figli, ma affidato la prole in via esclusiva al padre.

Secondo la Sesta Civile, però, il Giudice di Appello in quel modo aveva posto a fondamento della propria decisione fatti lontani nel tempo, non ancora cristallizzati in un provvedimento definitivo, ma soprattutto senza dimostrare perché «quelle vicende renderebbero, in rapporto all’attualità, del tutto evidente l’inidoneità della madre a svolgere adeguatamente e responsabilmente il ruolo materno».

Invece il Giudice, al momento di derogare al regime standard di affidamento condiviso, è tenuto a motivare «non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore», come prevede una giurisprudenza ormai costante (16593/2008 e 26587/2009). Pertanto le vicende intercorse tra i due ex conviventi, «anche se strettamente correlate al loro ruolo di genitori e ai loro rapporti con i figli» non sono sufficienti a sorreggere l’affidamento esclusivo, tantomeno a sostenere, come fa «apoditticamente» la Corte di merito «il grave pregiudizio che la piccola ha subìto e subirebbe rimanendo affidata alla madre».

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Diritto di Famiglia

Pubblicato da SLF su 19 giugno 2010

Cassazione civile  sez. I  22 maggio 2009  n. 11913

Divorzio – Assegno all’ex coniuge – Mutate condizioni economiche dell’ex coniuge – Revisione dell’assegno di divorzio – Decorrenza – Data della domanda giudiziale – Accadimenti innovativi antecedenti – Decorrenza anticipata -  Esclusione

FATTO

Il Sig. L.C., con ricorso 12 dicembre 2002 al tribunale di Roma, notificato alla ex moglie sig.ra C.A. M., chiedeva che fosse revocato l’assegno stabilito in favore della convenuta con la sentenza di divorzio, liquidato nella misura di L. 260.000, pari ad Euro 135,27, e rideterminato nel (OMISSIS) in L. 200.000, essendo mutate le condizioni economiche della C. a seguito dell’eredità ricevuta dalla madre.

Chiedeva che la revoca fosse pronunciata con effetto dal mutamento delle su dette condizioni economiche. La convenuta si costituiva spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo l’aumento dell’assegno.

Il Tribunale revocava l’assegno a far data dalla domanda giudiziale.

Il L. proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Appello in relazione alla decorrenza della revoca dell’assegno, insistendo perchè fosse pronunciata, come richiesto, con effetto retroattivo, tenuto conto che, diversamente, la ex moglie avrebbe avuto diritto a una quota del T.F.R. – da lui percepita in data (OMISSIS) – pur in assenza dei presupposti assistenziali che sono alla base della su detta attribuzione. La C. si costituiva eccependo la carenza d’interesse del L. all’impugnazione, stante l’irripetibilità degli assegni già percepiti.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 29 settembre 2005, notificata al L. il 18 novembre 2005, respingeva l’impugnazione. Il L. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 17 gennaio 2006, formulando un unico motivo. La C. non ha depositato difese. (Torna su   ) Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denunciano la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9 e vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare che la revoca dell’assegno di divorzio non potesse essere pronunciata dal tempo in cui erano mutate le condizioni economiche dell’avente diritto, bensì solo dal momento della domanda. Sarebbe erroneo, infatti, il richiamo all’art. 445 cod. civ., contenuto nella sentenza con riferimento alla disciplina della somministrazione degli alimenti, in quanto la revoca dell’assegno non inciderebbe solo sulla sua misura, ma sulla sua stessa spettanza e sui diritti connessi (quale quello al T.F.R.). Pertanto, mentre nel caso positivo di persistenza del diritto all’assegno vi potrebbe essere qualche analogia che potrebbe giustificare la stessa regolamentazione rispetto all’assegno alimentare, l’analogia non sussisterebbe in relazione alla revoca dell’assegno di divorzio, stante il collegamento di esso con altri diritti (pensione di reversibilità e T.F.R.), cosicchè non vi sarebbe ragione perchè la decorrenza della revoca sia regolata allo stesso modo.

Si mette in evidenza al riguardo che, nel caso di specie, essendosi verificato il mutamento della situazione economica della controparte nel (OMISSIS) ed essendo stato il ricorso per la revoca dell’assegno depositato nel (OMISSIS), il decorso della revoca dalla domanda implicherebbe la possibilità per la convenuta di chiedere una quota del trattamento di fine rapporto percepito dal ricorrente nel luglio 2002, in contrasto con la “ratio” della norma attributiva di tale diritto, avente carattere assistenziale strettamente collegato con l’assegno di divorzio e senza che alcuna norma vieti la retroattività della revoca dell’assegno. Parimenti erroneo sarebbe il richiamo all’art. 4 della legge sul divorzio, non essendo l’attribuzione dell’assegno, connessa allo “status” di coniuge divorziato, assimilabile alla sua revoca. 2.

Il ricorso è infondato, ancorchè la motivazione del decreto impugnato vada corretta nei sensi appresso indicati.

Il decreto impugnato ha affermato che la revoca dell’assegno di divorzio non può retroagire a un momento anteriore a quello della domanda in quanto “il principio generale in tema di alimenti, applicabile anche alla revoca dell’assegno di divorzio, attesa la natura eminentemente assistenziale del medesimo, è quello della decorrenza dalla domanda e non dal (precedente) verificarsi delle condizioni negative del diritto, ai sensi dell’art. 445 cod. civ., che si riferisce espressamente alla speculare ipotesi della decorrenza dei (dovuti) alimenti”.

Ha inoltre affermato che, poichè ai sensi dall’art. 4 della legge sul divorzio “il termine estremo di decorrenza dell’assegno di divorzio” è quello della domanda, “specularmente” tale termine deve essere ritenuto quello massimo di retroattività anche per la revoca dell’assegno.

In effetti la non retroagibilità della revoca dell’assegno di divorzio a un momento anteriore a quello della domanda non va ricollegata alle norme indicate nel decreto, bensì al meccanismo di modifica delle statuizioni stabilite defila sentenza di divorzio previsto dall’art. 9, comma 1, della legge sul divorzio – a norma del quale “qualora sopravvengano giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in Camera di consiglio e, per i provvedimenti riguardo ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6″ – nonchè ai principi generali sulla decorrenza dei provvedimenti giurisdizionali e sul giudicato.

Questa Corte (Cass. 7 gennaio 2008, n. 28), a proposito dell’assegno di mantenimento dei figli in regime di separazione, ha enunciato il principio secondo il quale il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, secondo il meccanismo previsto dall’art. 710 c.p.c., rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto siano maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell’assegno.

Con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento in cui si è verificato il fatto innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione.

Analogo principio va affermato, oltre che per l’assegno di separazione, anche per l’assegno di divorzio, la cui modifica è onere della parte richiedere tempestivamente, ove se ne verifichino i presupposti.

Le sentenze di divorzio, infatti, così come quelle di separazione, una volta passate in giudicato, producono i loro effetti sin quando non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica, rispettivamente ai sensi dell’art. 155 ter cod. civ. e art. 156 cod. civ., u.c. e art. 710 c.p.c., e art. 9, comma 1, della legge sul divorzio.

Infatti, in forza della disciplina particolare dettata da tali norme, caratteristica peculiare del giudicato relativo a dette sentenze è quello di produrre i suoi effetti, quanto ai provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed alle disposizioni di carattere economico, finchè non intervenga un provvedimento giurisdizionale modificativo, il quale – secondo i principi generali – non può produrre i suoi effetti con efficacia anteriore alla domanda (salva la facoltà del giudice, in relazione alle circostanze, di statuirne l’efficacia, in tutto o in parte, da momenti posteriori).

Pertanto, sino al provvedimento giurisdizionale di modifica – e con effetto dal momento della domanda (ovvero dal momento o dai momenti posteriori eventualmente fissati dal giudice) – il giudicato produce tutti i suoi effetti, in positivo e in negativo, nel senso che, per quanto attiene all’assegno di divorzio, che è il tema in questione, se esso è stato attribuito sarà dovuto sino a tale momento e, parimenti, sino a tale momento la sua attribuzione comporterà anche, ove se ne verifichino i presupposti, l’attribuzione di ogni diritto che vi si riconnetta, come quello alla pensione di reversibilità, in caso di morte dell’obbligato (art. 9, commi 2 e 3), ed alla quota dell’indennità di fine rapporto del coniuge obbligato (art. 12 bis).

Viceversa, se l’assegno di divorzio non è stato attribuito, in nessun caso potrà esserne dovuta la corresponsione – ancorchè ne siano venuti a sussistenza i presupposti – senza l’emanazione di un provvedimento giurisdizionale di modifica ai sensi dell’art. 9, il cui effetto non potrà essere anteriore alla domanda, cosicchè anche gli ulteriori diritti che vi si riconnettono spetteranno solo ove si maturino dopo tale data. Corretta in tal senso la motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nulla va statuito sulle spese non essendosi la parte intimata costituita.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009

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Codice della Strada

Pubblicato da SLF su 19 giugno 2010

Cass. Civ., II sezione – Sent. n. 19323 – 07/09/2009
Circolazione stradale – Art. 201 del Codice della Strada Notificazione delle violazioni – Ai fini della successiva emissione della cartella esattoriale è necessario documentare la regolarità della notifica del verbale presupposto. Ove l’avviso comprovante la notifica non risulti allegato alla cartella esattoriale, in sede di opposizione, se addotta la mancata conoscenza del relativo verbale, l’onere della relativa prova non può non far carico che all’Amministrazione nella cui disponibilità esclusiva si trova il documento in questione.

FATTO E DIRITTO

C.S. impugna la sentenza 18392 del 2005 Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 27 aprile 2005, con la quale veniva respinto il suo ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale il Comune di Roma, per il tramite del relativo concessionario del servizio di riscossione, intimava il pagamento di Euro 331,09 per la iscrizione a ruolo di tre sanzioni amministrative mai portate a sua conoscenza.

Le raccomandate non erano state recapitate ma erano state restituite “per compiuta giacenza”. In una delle notifiche risultava anche errato il civico o l’interno presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell’ufficiale notificante.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo regolari le notifiche del verbale di accertamento. In particolare osservava che in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario si era provveduto al deposito degli atti presso la casa comunale, dandosi comunicazione di tanto con raccomandata con avviso di ritorno. Tali formalità risultavano degli atti perchè la “compiuta giacenza si riferisce proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno”. (OMISSIS)

Il ricorrente lamenta quanto segue.

Col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art. 140 c.p.c..

Sostiene che la notifica ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla citata disposizione: deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione e invio della notizia di tale deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in questione dalla documentazione in atti risultavano dubbi in ordine al luogo nel quale l’ufficiale giudiziario aveva svolto attività prevista dall’art. 140 c.p.c. La mancata affissione alla porta dell’abitazione del destinatario dell’avviso di deposito della casa comunale rendeva giustificata l’inesistenza della notifica. Inoltre, a giudizio del ricorrente, non è sufficiente il solo invio della raccomandata ma è necessario anche che l’atto di avviso dell’avvenuto deposito pervenga nell’effettiva conoscenza del destinatario.

Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente aveva dedotto un vizio di notifica dei verbali di infrazione al Codice della Strada, posti a fondamento della cartella esattoriale opposta.

A fronte dell’eccepita mancata ricezione dei verbali in questione, il Giudice di Pace ha rilevato che dovevano ritenersi intervenute le relative notificazioni, perchè risultava inviata la raccomandata con la quale si era data notizia al notificando del deposito dell’atto presso il Comune e della tentata precedente notifica presso la sua abitazione per sua (momentanea) irreperibilità.

Il Giudice di Pace ha, quindi, implicitamente concluso che ai fini della notifica dell’atto non è necessaria l’allegazione agli atti degli avvisi di ricevimento della predetta raccomandata, soltanto dai quali si sarebbe potuto rilevare l’effettiva conclusione del procedimento notificatorio.

Tale conclusione appare errata, non potendosi prescindere dalla verifica dell’esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall’avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare (o meno) la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l’avviso di deposito-giacenza dell’atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell’interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti.

A tali conclusioni è sostanzialmente giunta questa Corte, anche per effetto degli interventi della Corte costituzionale sul procedimento notificatorio, seppure con riferimento agli effetti della notifica effettuata per atti processuali, nei quali l’avviso di ricevimento, che conclude il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., è (o deve essere) nella disponibilità del notificante con le conseguenze che questa Corte ha tratto in tali situazioni (vedi per tutte Sezioni Unite 2005 n. 458 e successive).

Nel caso in questione occorre osservare che il procedimento notificatorio ha riguardo al verbale per infrazione al Codice della Strada, per le quali restano applicabili le norme processuali civili, in virtù dello specifico richiamo contenuto nell’art. 201 C.d.S., comma 1.

Ai fini, quindi, della successiva emissione della cartella esattoriale è necessario documentare la regolarità della notifica del verbale presupposto, che, se eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non può prescindere dal relativo avviso. Ove questo non risulti, come nella specie, allegato alla cartella esattoriale, in sede di opposizione, nel caso di deduzione della mancata conoscenza del relativo verbale, l’onere della relativa prova non può non far carico che all’Amministrazione nella cui disponibilità esclusiva si trova il documento in questione.

Sicchè, il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica ex art. 140 c.p.c., se non giustificato, non può che determinare l’assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio con conseguente accoglimento sul punto del relativo motivo di opposizione.

Nel caso in questione, quindi, il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica di verbali posti a fondamento della cartella esattoriale ed accogliere l’opposizione, posto che, in assenza di notifica valida nel termine di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1, ai sensi del comma 5, stesso art. “l’obbligo di pagare la somma dovuta… si estingue”.

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. questa Corte può pronunciare sul merito, e, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta, annulla la cartella esattoriale opposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella esattoriale opposta.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

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Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Pubblicato da SLF su 30 aprile 2010

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo scorso, il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, con cui si disciplina la “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

Tale normativa dispone che l’esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità per molte tipologie di controversie (in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Il suddetto Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 , entrerà in vigore il 20 marzo prossimo.
L’Art.24 (Disposizioni transitorie e finali) precisa tuttavia che “le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati”.

La nuova normativa non deve quindi creare immediate preoccupazioni di procedibilità in quanto c’è sostanzialmente ancora un anno di tempo per approfondire ogni questione.

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